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6 luglio 2022: Tribunale di Firenze, l'ordinanza che fa parlare di sè

Avv. Guglielmo Mossuto • lug 15, 2022

In tutta Italia – negli ultimi giorni – si discute molto sull’ordinanza emessa dal Giudice Dott.ssa Susanna Zanda presso il tribunale di Firenze. Siamo nella seconda sezione civile, in un procedimento cautelare e il 6 Luglio 2022 anche il tribunale di Firenze si conforma alle pronunzie del Tribunale di Padova (28.4.22), del Tribunale di Sassari (9.6.22), del Tribunale di Velletri (14.12.21), del Tar Lombardia (26.4.22 e 16.6.22), del Tribunale di Roma (14.6.22) e di varie sentenze del Tar Piemonte e del Tar Roma, che nelle date citate decidevano per la revoca della sospensione dal lavoro per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Il giudice cita gli articoli 1,2,3,4,32,36 della Costituzione per motivare la sua decisione, decisione dal carattere particolarmente fermo. Si sofferma sull’articolo 32 (n.d.r. a cui la maggioranza politica tanto si appiglia per motivare la presa di decisioni negli ultimi tre anni) rilevando che l’articolo “dopo l’esperienza del nazi-fascismo, non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato”; e qui il Giudice è chiaro, scrive “senza il suo consenso libero e informato” e giustifica la sua affermazione continuando, “considerato che un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militare”. In più, l’ordinanza specifica che non è applicabile – in radice – il comma 2 dell’articolo 32 per “mancanza di benefici della collettività”. La sospensione dal lavoro va a compromettere beni primari della persona come il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro (art 4 della Costituzione) da intendersi come espressione della libertà della persona e della sua dignità, “rilevato che tale libertà e diritto al lavoro, viene in questo caso inammissibilmente “concesso” dall’Ordine di appartenenza (la persona sospesa in questo caso era stata sospesa dal lavoro da parte dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana) previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo contro Sars Cov 2 in base al DL 44/21”e “rilevato che questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo” continua la sentenza, andando poi a citare anche report di istituti di vigilanza europei che “riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi”, la psicologa non può essere costretta a sottoporsi al vaccino per poter sostentare se stessa e la sua famiglia. Considerando che la psicologa non intende – “legittimamente” – prestare il consenso al vaccino, e considerando che lo Stato e nessuno dei suoi apparati possono imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso del soggetto che a questo si dovrebbe sottoporre, l’ordine degli psicologi della Toscana col provvedimento di sospensione va a violare i principi stabiliti in Costituzione. Ricordiamo anche la normativa europea, dal regolamento n. 953/21 alla risoluzione 2361/21 – citati in ordinanza – che vietano espressamente agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale, anch’essi risultano violati da ogni presa di decisione che abbia come conseguenza la discriminazione di un cittadino europeo fondata sul fatto che sia vaccinato o meno. In questo caso - mette per iscritto il Giudice Dott.ssa Zanda – la discriminazione è “rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus”, in più si deve tener conto del fatto che l’Ordine e le autorità sanitarie “non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante l’80/90% della popolazione sia vaccinata […] e il dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta infatti di dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute”. Per tutti questi motivi, la psicologa non può essere costretta a sottoporsi a quei “trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e la sua salute”. Sicuramente parole decise, ferme, come la stessa sentenza, che equipara la condizione di soggetto vaccinato alla quella di soggetto non vaccinato, “perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio”. La decisione del Giudice Dott.ssa Zanda sospende dunque il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della regione Toscana e autorizza la signora all’esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (presenza o remoto) proprio come i colleghi vaccinati. Speriamo che l’udienza stabilita per il 15 Settembre 2022, data fissata per confermare, modificare o revocare in contradditorio (quindi in presenza della controparte) la decisione del Giudice, confermi quanto deciso dall’ordinanza.  

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto